LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1992, N. 2

Contributi alle imprese industriali per la penetrazione commerciale all’estero

 

 

 

FONTI NORMATIVE

 

L.R. 20/01/1992, n.2                                           B.U.R. 20/1/92, n.7

L.R. 05/12/2003, n.18                                         B.U.R. SS. 12/12/2003, n.17

DPReg 26/10/2005 n.0371/Pres.                 B.U.R. 9/11/2005, n. 45

 

BENEFICIARI

 

a) le micro, piccole e medie imprese industriali con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2007 sezioni B C, D, E ed F;

 

b) le micro, piccole e medie imprese di servizio alla produzione, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all’allegato A.

 

I soggetti beneficiari devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

 

In conformità all’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i soggetti di cui sopra beneficiano dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

 

SOGGETTI ESCLUSI

 

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), sono escluse le attività e le tipologie di aiuto elencate nell'allegato B.

 

Tali esclusioni dai benefici operano nel caso in cui l’iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori indicati nell’allegato B.

 

Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI

 

Attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle micro e PMI industriali e di servizio alla produzione.

 

Partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell’impresa

 

SPESE AMMISSIBILI

 

Nell’ambito dei programmi di promozione sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni:

 

a) tassa di iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

 

Sono inoltre ammissibili le spese relative a:

a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

b) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente, sui mercati esteri;

c) consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero;

d) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera, riferiti alle partecipazioni a ferie, ecc.

 

I servizi di consulenza devono essere forniti da soggetti esterni all’impresa richiedente.

 

Sono ammissibili inoltre le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’art. 41 bis della LR 7/2000.

 

Non sono ammissibili le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione ed, in generale, tutte le spese per iniziative aventi natura direttamente commerciale; sono altresì escluse le spese relative all’acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese riferite alle partecipazioni a ferie, ecc.

 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

 

L’intensità dell’incentivo è pari al 25% della spesa ammissibile con un ammontare massimo pari a 150.000,00 euro.

 

REGIME DI AIUTO

 

Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

 

Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

 

CUMULABILITA’

 

Gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, nel limite del 50% delle spese ritenute ammissibili.

 

PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

 

Presentazione domanda

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Destinatario

Camera di Commercio

Piazza della Borsa 14

34121 Trieste

 

La data di presentazione delle domande è determinata:

dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta.

 

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fà fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


 

PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA

 

CRITERIO

a)      Micro e Piccole Imprese

b)      Medie Imprese

Micro Piccole e Medie imprese femminili e giovanili* in aggiunta alla maggiorazione di cui ai punti a) e b)

Micro Piccole e Medie imprese operanti nel campo della società informazione e R&S** in aggiunta alla maggiorazione di cui ai punti a) e b)

PUNTI

4 punti

1 punto

3 punti

 

2 punti

*Imprese Giovanili:

q       Impresa individuale di giovani in età compresa tra i 18 e 40 anni;

q       la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni

Imprese femminili:

q       l’impresa individuale gestita da una donna;

q       la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne

 

**Codice ATECO 2007: 58.12.0, 62.01.0, 62.02.0, 62.03.0, 62.09.0, 63.11.2, 63.11.3, 72.11.0, 72.19.0, 74.10.2

 

 

 


Allegato A

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

(Classificazione ATECO 2007)

 

 

38.11.0 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

38.12.0 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi

38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost

38.22.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica

63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

71.11.0 Attività degli studi di architettura

71.12    Attività degli studi d’ingegneria ed altri studi tecnici

71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

74.10.2 Attività dei disegnatori grafici

74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici

74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza

74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

81.29.1 Servizi di disinfestazione

81.29.9 Altre attività di pulizia

82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari

96.01.1 Attività delle lavanderie industriali


allegato b

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008

 

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n.

800/2008

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;

b) condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

 

2. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:

1) i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, con l’eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

c) alle imprese attive nel settore carboniero.

 

3. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

 

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

 

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.